Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “AMAROK – LO SPIRITO DEL LUPO Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede è fissata in Via 1° Maggio, 32, Cinisello Balsamo (MI), l’associazione potrà, comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio comunitario e anche extracomunitario. Con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere trasferita la sede legale in altro luogo purché in Italia e se nell’ambito dello stesso comune senza necessità di integrare la presente scrittura.
Articolo 2 – Scopo
L‘associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell‘associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l‘iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità divulgare e approfondire la cultura delle attività motorie, sportive ludiche e ricreative in montagna e più in generale in ambiente naturale (trekking, escursionismo, alpinismo, nordic walking, survival, etc.), diffondere una sana cultura di rispetto e conoscenza dell‘ambiente, sviluppare e divulgare attività motorie, sportive, ludiche e ricreative in ambito cinofilo con particolare riguardo allo sviluppo di un rapporto tra uomo e cane che sia rispettoso dell‘alterità animale, prevedendo anche attività e percorsi di riabilitazione fisica e comportamentale, finalizzati a riportare i soggetti interessati in una condizione psico fisica idonea alla pratica delle attività statutarie. Tali scopi saranno perseguiti attraverso la formazione psico–fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle varie discipline e attività sportive cinofile, degli sport di montagna, acquatici, ovvero di qualunque attività e sport outdoor, anche con l‘ausilio di animali (quali ma non limitatamente a: cani, cavalli, asini etc.). Al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali l‘associazione, oltre alla normale pratica delle attività sopra descritte, potrà porre in essere ogni attività ritenuta utile, come ad esempio l‘organizzazione di incontri di approfondimento con esperti esterni o per istruire a sua volta aspiranti insegnati o istruttori, corsi di formazione volti a formare figure competenti nei settori d‘interesse, utilizzo di un sito internet presenza su portali specializzati e social networks e qualunque canale si presti allo scopo divulgativo, formativo, informativo previsto(manuali, dispense, brochures etc.). Per il miglior raggiungime l‘associazione potrà, tra l‘altro, svolgere l‘attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle varie attività previste dal presente statuto, nonché lo svolgimento di attività didattica per la formazione, l‘aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate e dell‘educazione, istruzione e formazione. Potrà inoltre sviluppare programmi di collaborazione con altri enti (Comune, Provincia, Regione, ecc...), ovvero tramite la partecipazione come socio di altre associazioni. Nella propria sede l‘associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L‘associazione è altresi caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall‘elettività e gratuità delle cariche associative e dall‘obbligatorietà del bilancio. Inoltre l‘associazione potrà mettere in atto, nei confronti degli associati tutti i servizi che si rendessero necessari e/o strettamente complementari. Questi ultimi potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L‘associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell‘attività volontaria dei soci prestata in forma libera e gratuita. L‘associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite dei lavoratori subordinati, parasubordinati lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva a cui sceglierà di affiliarsi, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell’ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell’ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell’ente di promozione nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell‘assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell‘associazione, in qualità di soci le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni anche non riconosciute, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall‘associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all‘attività sportiva, con l‘obbligo di astenersi da ogni forma d‘illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell‘associazione e all‘ente di promozione sportiva a cui è affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell‘associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all‘atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all‘accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall‘esercente la potestà parentale. II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell‘associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell‘associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell‘ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell‘elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresi riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all‘interno dell‘associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell‘apposito regolamento.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:
–dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
espulsione: Il provvedimento è assunto dal consiglio direttivo e deve essere ratificato dall‘assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l‘interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell‘assemblea. L‘associato espulso non può essere più ammesso.
–decesso
–scioglimento dell‘associazione ai sensi dell‘art. 25 del presente statuto.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
l‘assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo.
Articolo 8 – Funzionamento dell‘assemblea
L‘assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell‘associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l‘universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell‘assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell‘assemblea in oggetto, considerando tuttavia l‘eccezionalità delle competente attribuite a quest‘ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all‘atto della richiesta che ne propongono l‘ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell‘assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo. L‘assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all‘assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L‘assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L‘assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell‘assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell‘associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell‘assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell‘associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms, whatsapp, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell‘assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell‘adunanza e l‘elenco delle materie da trattare. L‘assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all‘anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell‘esercizio sociale per l‘approvazione del rendiconto consuntivo e per l‘esame del rendiconto preventivo. Spetta all‘assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell‘associazione nonché in merito all‘approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell‘associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell‘associazione che non rientrino nella competenza dell‘assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – Validità assembleare
L‘assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L‘assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un‘ora dalla prima convocazione tanto l‘assemblea ordinaria che l‘assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell‘articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell‘associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
L‘assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell‘adunanza mediante affissione d‘avviso nella sede dell‘associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms, whatsapp, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell‘assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l‘ora dell‘adunanza e l‘elenco delle materie da trattare. L‘assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell‘associazione, scioglimento dell‘associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall‘assemblea di minimo tre membri eletti, compreso il presidente, dall‘assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario che può ricoprire anche le funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell‘esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall‘ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice–presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l‘assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell‘amministrazione ordinaria dell‘associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 – Convocazione direttivo
il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all‘assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all‘anno e convocare l‘assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all‘art. 8, comma 2; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all‘attività sociale da sottoporre all‘approvazione dell‘assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l‘attuazione delle decisioni dell‘assemblea dei soci.
Articolo 17 – Il Presidente
Il presidente dirige l‘associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell‘autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 – Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l‘amministrazione dell‘associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo – 20 – Il rendiconto
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell‘associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all‘approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico–finanziaria dell‘associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell‘assemblea ordinaria che riporta all‘ordine del giorno l‘approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.