• 320 644 2585
  • formazione.amarok@gmail.com
  • Lun-Dom: 9:00-20:00

Articolo 1 Denominazione e sede 

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “AMAROK – LO SPIRITO DEL LUPO Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede è fissata in Via 1° Maggio, 32, Cinisello Balsamo (MI), l’associazione potrà, comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio comunitario e anche extracomunitario. Con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere trasferita la sede legale in altro luogo purché in Italia e se nell’ambito dello stesso comune senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 Scopo 

Lassociazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dellassociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l‘iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità divulgare e approfondire la cultura delle attività motorie, sportive ludiche e ricreative in montagna e pin generale in ambiente naturale (trekking, escursionismo, alpinismo, nordic walking, survival, etc.), diffondere una sana cultura di rispetto e conoscenza dellambiente, sviluppare e divulgare attività motorie, sportive, ludiche e ricreative in ambito cinofilo con particolare riguardo allo sviluppo di un rapporto tra uomo e cane che sia rispettoso dellalterità animale, prevedendo anche attività e percorsi di riabilitazione fisica e comportamentale, finalizzati a riportare i soggetti interessati in una condizione psico fisica idonea alla pratica delle attività statutarie. Tali scopi saranno perseguiti attraverso la formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle varie discipline e attività sportive cinofile, degli sport di montagna, acquatici, ovvero di qualunque attività e sport outdoor, anche con lausilio di animali (quali ma non limitatamente a: cani, cavalli, asini etc.). Al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali lassociazione, oltre alla normale pratica delle attività sopra descritte, potrà porre in essere ogni attività ritenuta utile, come ad esempio lorganizzazione di incontri di approfondimento con esperti esterni o per istruire a sua volta aspiranti insegnati o istruttori, corsi di formazione volti a formare figure competenti nei settori dinteresse, utilizzo di un sito internet presenza su portali specializzati e social networks e qualunque canale si presti allo scopo divulgativo, formativo, informativo previsto(manuali, dispense, brochures etc.). Per il miglior raggiungime lassociazione potrà, tra laltro, svolgere lattività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle varie attività previste dal presente statuto, nonché lo svolgimento di attività didattica per la formazione, laggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate e delleducazione, istruzione e formazione. Potrà inoltre sviluppare programmi di collaborazione con altri enti (Comune, Provincia, Regione, ecc...), ovvero tramite la partecipazione come socio di altre associazioni. Nella propria sede lassociazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Lassociazione è altresi caratterizzata dalla democraticità della struttura, dallelettività e gratuità delle cariche associative e dallobbligatorietà del bilancio. Inoltre lassociazione potrà mettere in atto, nei confronti degli associati tutti i servizi che si rendessero necessari e/o strettamente complementari. Questi ultimi potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Lassociazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dellattività volontaria dei soci prestata in forma libera e gratuita. Lassociazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite dei lavoratori subordinati, parasubordinati lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva a cui sceglierà di affiliarsi, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell’ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell’ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell’ente di promozione nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 Durata 

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dellassemblea straordinaria degli associati

Articolo 4 Domanda di ammissione 

Possono far parte dellassociazione, in qualità di soci le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni anche non riconosciute, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dallassociazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato allattività sportiva, con lobbligo di astenersi da ogni forma dillecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dellassociazione e allente di promozione sportiva a cui è affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dellassociazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita allatto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata allaccoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dallesercente la potestà parentale. II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dellassociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dellassociato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

Articolo 5 Diritti dei soci 

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dellammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dellelettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresi riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali allinterno dellassociazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nellapposito regolamento.

Articolo 6 Decadenza dei soci 

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per

dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo 

espulsione: Il provvedimento è assunto dal consiglio direttivo e deve essere ratificato dallassemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con linteressato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellassemblea. Lassociato espulso non può essere più ammesso

decesso 

scioglimento dellassociazione ai sensi dellart. 25 del presente statuto

Articolo 7 Organi 

Gli organi sociali sono

lassemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo

Articolo 8 Funzionamento dellassemblea 

Lassemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dellassociazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta luniversalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dellassemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dellassemblea in oggetto, considerando tuttavia leccezionalità delle competente attribuite a questultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative allatto della richiesta che ne propongono lordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dellassemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo. Lassemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute allassemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Lassemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Lassistenza del segretario non è necessaria quando il verbale 

dellassemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 Diritti di partecipazione 

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dellassociazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

Articolo 10 Assemblea ordinaria 

La convocazione dellassemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dellassociazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms, whatsapp, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dellassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora delladunanza e lelenco delle materie da trattare. Lassemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta allanno, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale per lapprovazione del rendiconto consuntivo e per lesame del rendiconto preventivo. Spetta allassemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dellassociazione nonché in merito allapprovazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dellassociazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dellassociazione che non rientrino nella competenza dellassemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2

Articolo 11 Validità assembleare 

Lassemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Lassemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa unora dalla prima convocazione tanto lassemblea ordinaria che lassemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dellarticolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dellassociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati

Articolo 12 Assemblea straordinaria 

Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima delladunanza mediante affissione davviso nella sede dellassociazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms, whatsapp, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dellassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza e lelenco delle materie da trattare. Lassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dellassociazione, scioglimento dellassociazione e modalità di liquidazione

Articolo 13 Consiglio direttivo 

il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dallassemblea di minimo tre membri eletti, compreso il presidente, dallassemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario che può ricoprire anche le funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione

Articolo 14 Dimissioni 

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dellesercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dallultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo lassemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dellamministrazione ordinaria dellassociazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 Convocazione direttivo 

il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità

Articolo 16 Compiti del consiglio direttivo 

Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre allassemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta allanno e convocare lassemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui allart. 8, comma 2; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi allattività sociale da sottoporre allapprovazione dellassemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e lattuazione delle decisioni dellassemblea dei soci

Articolo 17 Il Presidente 

Il presidente dirige lassociazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dellautonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza

Articolo 18 Il Vicepresidente 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 Il segretario 

Il segretario esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura lamministrazione dellassociazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo

Articolo 20 Il rendiconto 

Il consiglio direttivo redige il bilancio dellassociazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre allapprovazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economicofinanziaria dellassociazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dellassemblea ordinaria che riporta allordine del giorno lapprovazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso

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